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La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale da' la relativa autorizzazione. Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8, 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo puo' venire effettuato soltanto previo accertamento della realta' della morte da parte del direttore dell'Istituto universitario o del primario dell'Ospedale, o del capo del reparto ospedaliero, ove si verifico' il decesso; ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968
