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L'accertamento della realta' della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito. Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova, nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 21 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art5 · fonte del testo