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Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realta' della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale. E' consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura. Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalita' dell'operazione. Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realta' della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art6 · fonte del testo