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Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi e' tenuto per legge. E' vietato qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico; se corrisposto e' ripetibile.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art8 · fonte del testo