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Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione fino a 25 chilovatt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovatt.

Testo in vigore dal 24 maggio 1974 al 21 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art29 · fonte su Normattiva