Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 6 — Imposizione di marchi o segni distintivi

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni. Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art6 · fonte del testo