Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 7 — Accordo per commettere genocidio

Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni. Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno. Per i promotori la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art7 · fonte del testo