Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 4 — Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art4 · fonte del testo