Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
Art. 4 — Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite
Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1967
