Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
Art. 5 — Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1967
