Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 5 — Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art5 · fonte del testo