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La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1952 al 1 gennaio 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1982

    Questione infondata
    1 febbraio 1982

    Poiche` l'art. 1 della l. 20 dicembre 1951, n. 1564 si limita a stabilire, per i giornalisti iscritti all'INPGI, il principio di sostitutivita` delle pensioni erogate da detto istituto alle pensioni INPS e non distingue tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, non e` ad esso imputabile l'esclusione delle pensioni INPGI di questi ultimi. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. n. 1564 del 1951).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Previdenza ed assistenza dei giornalisti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-20;1564~art1 · fonte del testo