Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunita' montane nonche' agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarieta' sociale possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalita' di cui all'articolo 1. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Testo vigente dal 23 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-19;216~art5 · fonte su Normattiva