Art. 1
Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:
- a)l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
- b)l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
- c)l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- d)l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorita' scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia puo' essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 23 luglio 1991
