Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

  • a)l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
  • b)l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
  • c)l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
  • d)l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorita' scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia puo' essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 23 luglio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1992

    Illegittimità dichiarata
    5 febbraio 1992

    Le disposizioni della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernenti, rispettivamente, (art. 1) le iniziative ammesse al previsto finanziamento, in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose (comunità di accoglienza, interventi a sostegno delle famiglie, centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale, interventi nell'ambito delle strutture scolastiche) e l'istituzione (art. 3) di un apposito fondo (aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) pur incidendo largamente su materie di competenza delle ricorrenti Province autonome (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica) trovano adeguata giustificazione, oltre che nella natura aggiuntiva e non sostitutiva del fondo, e al carattere temporalmente limitato (al triennio 1991-1993) degli interventi, nei caratteri dell'emergenza sociale che si è inteso affrontare, e nella sua stretta connessione con problemi della difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.) - Sulla esclusione della illegittimità di interventi statali attinenti a materie di competenza di Regioni o Province autonome, quando tali interventi "presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari": S. nn. 180/1991, 37/1991, 32/1991, 345/1990, 459/1989, 399/1989, 324,1989, 217/1988.

    Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-07-19;216~art1 · fonte su Normattiva