Art. 20 — Residui
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Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 17 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo. Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
