Art. 30 — Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ove la normativa impugnata, ancorché inesattamente indicata nell'ordinanza di rimessione, sia chiaramente identificabile in base alla prospettazione compiuta dal giudice 'a quò, la questione di costituzionalità deve ritenersi validamente proposta e dunque ammissibile. (Nella specie, respingendo un'eccezione di inammissibilità formulata 'ex partè, la Corte ha ritenuto che la questione di costituzionalità concernente il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad ente pubblico diverso dalla regione, debba intendersi riferita al combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. n. 335 del 1976, anziché all'impugnato art. 30, s.l.). - S. nn. 115/1990, 446/1990, 595/1990.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 30 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art30 · fonte su Normattiva