Art. 30 — Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti
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Gli amministratori ed i dipendenti della regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato. Vanno esenti da responsabilita' i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
