Art. 31 — Competenza della Corte dei conti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Costituisce 'ius receptum' che la responsabilità amministrativa patrimoniale, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, ha natura contrattuale, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato (oltreché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto), e che, invece, per i danni cagionati ad enti pubblici diversi da quello di appartenenza (ovvero a privati), i pubblici dipendenti rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, soggetta a giurisdizione del giudice ordinario. Perciò, il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad enti pubblici diversi dalla regione di appartenenza, non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - contrariamente all'assunto del giudice ' a quò - non esime tali soggetti da responsabilità (extracontrattuale) per i medesimi danni. (Non fondatezza della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. 19 maggio 1976 n. 335, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 30 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art31 · fonte su Normattiva