Art. 31 — Competenza della Corte dei conti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000. Leggi il testo vigente →
Gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilita' di cui agli articoli 18 e 30, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia. La Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
