Art. 26 — Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola
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Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e' costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
