Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Art. 26 — Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

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Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e' costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 581/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2052 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art26 · fonte su Normattiva