Art. 1

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[1]Principi generali del processo minorile

[2]1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne. 16 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".

Testo vigente dal 29 gennaio 2015 al 17 settembre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art1 · fonte su Normattiva