Art. 27-bisPercorso di rieducazione del minore

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1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita' genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. 4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e' esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. 5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.

Testo vigente dal 16 settembre 2023 al 15 novembre 2023 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art27bis · fonte su Normattiva