Art. 4 fecondazione assistitaAccesso alle tecniche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 19 giugno 2014. Leggi il testo vigente →

Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

  • a)gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
  • b)consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 19 giugno 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art4 · fonte su Normattiva