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L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sara' compiuto nel termine non superiore ai 20 anni. I prestiti saranno concessi al tasso annuo di interesse del 3,50 per cento e non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni apposita convenzione per determinare il concorso della stessa Azienda ferroviaria a favore del predetto Istituto negli interessi sui prestiti concessi. Tale convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
