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Le somme necessarie al pagamento dei contributi di concorso ai prestiti ed alle assicurazioni di cui agli articoli 12 e 14 saranno prelevate dagli interessi versati al fondo di cui all'articolo 2: in conto ammortamento alloggi assegnati in proprieta' ai sensi dei precedenti articoli 6 ed 8; in conto ammortamento prestiti concessi a singoli ferrovieri per costruzione ed acquisto alloggi ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10; in conto deposito bancario dei fondi di cui all'articolo 2, durante la loro giacenza presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, ai sensi del successivo articolo 18.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
