Art. 2 — Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione
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In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalita' di cui al presente articolo. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'. La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di conformita' per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende, altresi', alla congruita' della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di piu' alta qualificazione. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6 fanno parte delle gare di cui al comma 6 fanno parte un rappresentante del Ministro della sanita' e un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanita', nomina con propri decreti le commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza.
Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 7 febbraio 1991
