Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. 1 Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".

Testo vigente dal 7 febbraio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    I programmi di costruzione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere per malattie infettive delineati con la disciplina normativa introdotta con gli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi dal terzo al settimo, e 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nascono dalla necessità di adeguare le strutture ospedaliere per le malattie infettive al fabbisogno di posti letto per il 1992 indicato, in relazione al previsto andamento epidemiologico dell'AIDS, dall'apposita Commissione ministeriale e si caratterizzano per la eccezionale urgenza degli interventi. In una tale ottica deve escludersi, anche per la fondamentale esigenza unitaria che sta alla base dell'intervento legislativo, che la normativa introdotta incida illegittimamente in competenze riservate alle Regioni e alle Province autonome: per quanto concerne le Province, nella loro competenza esclusiva in tema di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici, espropriazione per pubblica utilità nella competenza concorrente sull'igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché nella loro autonomia finanziaria, e di bilancio; per quanto concerne la Regione Lombardia, nella competenza concorrente per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e per i lavori pubblici di interesse regionale, e nella relativa autonomia di spesa. Considerato anche che tali competenze regionali e provinciali sia riguardo alla disciplina procedimentale, sia riguardo alle modalità di finanziamento del previsto piano, non sono del tutto escluse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) e 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, ed agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-06-05;135~art3 · fonte su Normattiva