Art. 10 — Parchi nazionali
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 - recante il programma triennale per la tutela dell'ambiente - non ha modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali previste dalla legislazione previgente, ne' in particolare quella relativa al Parco marino del Golfo di Orosei, per la cui istituzione resta perciò indispensabile l'intesa statale con la Regione Sardegna. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità della predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. n. 337/1989.
Art. 10 Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art10 · fonte su Normattiva