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In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati e' regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sara' effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Testo in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1990

    Questione infondata
    16 marzo 1990

    L'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 - recante il programma triennale per la tutela dell'ambiente - non ha modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali previste dalla legislazione previgente, ne' in particolare quella relativa al Parco marino del Golfo di Orosei, per la cui istituzione resta perciò indispensabile l'intesa statale con la Regione Sardegna. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità della predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. n. 337/1989.

    Art. 10 Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art10 · fonte su Normattiva