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Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione dalle anticipazioni. In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Il saggio di interesse per le anticipazioni e' fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che puo' disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi' adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 2 maggio 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 90/1975

    Parametro
    16 aprile 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…

    Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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  • Ordinanza n. 79/1975

    Parametro
    25 marzo 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art24 · fonte su Normattiva