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((L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorita' indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonche' alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione e' stata concessa. Il saggio di interesse e' fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere e' posto a totale carico dello Stato. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario e' tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Testo in vigore dal 2 maggio 1974 al 1 gennaio 2002
