((Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

  • a)l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
  • b)la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
  • c)la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
  • d)i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione)).

Testo vigente dal 2 luglio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art38 · fonte su Normattiva