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Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

  • a)l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
  • b)la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;
  • c)la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
  • d)i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 2 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art38 · fonte su Normattiva