Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facolta' di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata. L'aumento sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non puo' essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento. Qualora, pero', l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficolta' della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio puo' esser elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-58: per il quinquennio 1959-1963, l'aggio sara' soggetto a revisione in diminuzione e non potra', in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facolta' di rescissione del contratto. La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non puo' essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958, salvo l'eccezione prevista nel quinto comma, dell'art. 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti. Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art4 · fonte del testo