Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facolta' di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facolta' di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali. Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro per le finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il prefetto e l'Amministrazione provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art6 · fonte del testo