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Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facolta' di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facolta' di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali. Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro per le finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il prefetto e l'Amministrazione provinciale.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art6 · fonte del testo