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I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50. Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094. Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempreche' tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1949 al 22 dicembre 2008
