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Alla Sezione specializzata del Tribunale, di cui all'art. 2 della presente legge, e' attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, nonche' quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorche' sia, adita tale Sezione specializzata per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094.
Testo in vigore dal 7 luglio 1949 al 4 luglio 1950
