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Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'art. 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.
Testo in vigore dal 7 luglio 1949 al 17 febbraio 1963
