Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'art. 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio 1963, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 16/02/1963, n. 45) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353."

Testo in vigore dal 17 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1949 al 17 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio 1963, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 16/02/1963, n. 45) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;353~art6 · fonte del testo