Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1948 al 17 febbraio 1963. Leggi il testo vigente →
La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, e' attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri. Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente. Il termine per l'appello e' di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione e' di giorni trenta dalla notifica stessa. Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attivita' giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.
Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 17 febbraio 1963
