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La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, e' attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri. 1 Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente. 1 Il termine per l'appello e' di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione e' di giorni trenta dalla notifica stessa. Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attivita' giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 febbraio 1963, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 16/02/1963, n. 45) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353."

Testo in vigore dal 17 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 5/1963

    Ha colpito questo articolo
    12 febbraio 1963

    L'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, non assicurando le garanzie di capacità e di indipendenza degli esperti chiamati a fare parte delle Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, è costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la disciplina concernente gli esperti componenti il collegio, perché in contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione.

    Art. 7 Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1961

    Questione infondata
    30 dicembre 1961

    L'esame della questione di legittimità costituzionale deve essere contenuto nei precisi termini in cui la questione stessa è stata proposta dall'ordinanza di rinvio. Pertanto, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari parziali, sottoposta, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale, bisognerà esclusivamente accertare se la prevalenza ivi disposta del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati togati componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere di Sezione specializzata attribuito a tale organo, facendola così rientrare nell'ambito delle giurisdizioni speciali oggetto di esplicito divieto a norma dell'art. 102 Cost..

    Art. 102 cost. · Art. 7 Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1948 al 17 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 febbraio 1963, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 16/02/1963, n. 45) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1094~art7 · fonte del testo