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La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, e' attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri. 1 Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente. 1 Il termine per l'appello e' di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione e' di giorni trenta dalla notifica stessa. Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attivita' giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 febbraio 1963, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 16/02/1963, n. 45) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353."
Testo in vigore dal 17 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
