Il mutuo di cui all'articolo precedente e' garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per Il pagamento dei relativi interessi.
Testo vigente dal 22 aprile 1966
Il mutuo di cui all'articolo precedente e' garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per Il pagamento dei relativi interessi.
Testo vigente dal 22 aprile 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-03-31;206~art3 · fonte del testo