Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1 luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.

Testo vigente dal 23 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;833~art3 · fonte su Normattiva