Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1 luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.
Testo vigente dal 23 luglio 1965
