Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966. Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma e' applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Testo vigente dal 23 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;833~art2 · fonte del testo