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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' portato da due a quattro anni il termine assegnato agli esattori delle imposte per l'esercizio dei privilegi fiscali dall'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401. La presente disposizione si applica anche agli esattori del quinquennio 1923-27. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 marzo 1930 al 26 aprile 1932
