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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' portato da due a quattro anni il termine assegnato agli esattori delle imposte per l'esercizio dei privilegi fiscali dall'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401. La presente disposizione si applica anche agli esattori del quinquennio 1923-27. 1 2 3 4 5 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1932, n. 274
1La L. 24 marzo 1932, n. 274 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159 e' prorogato al 31 dicembre 1932".
Il Regio D.L. 17 novembre 1932, n. 1509, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 1933, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori del quinquennio 1923-27, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, e 21 marzo 1932, n. 274, e' prorogato al 31 dicembre 1933".
Il Regio D.L. 11 gennaio 1934, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1026, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed al R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, e' prorogato al 31 dicembre 1934".
Il Regio D.L. 24 gennaio 1935, n. 45, convertito senza modificazioni dalla L. 8 aprile 1935, n. 570, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed ai Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1509, ed 11 gennaio 1934, n. 65, e' prorogato al 30 giugno 1935".
Il Regio D.L. 29 ottobre 1936, n. 2024, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 486, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del decennio 1923-1932, di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159, e' prorogato al 31 dicembre 1937".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1936 al 14 gennaio 1938
