Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1932 al 17 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' portato da due a quattro anni il termine assegnato agli esattori delle imposte per l'esercizio dei privilegi fiscali dall'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401. La presente disposizione si applica anche agli esattori del quinquennio 1923-27. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1932, n. 274
1La L. 24 marzo 1932, n. 274 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159 e' prorogato al 31 dicembre 1932".
Testo in vigore dal 26 aprile 1932 al 17 dicembre 1932
