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Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e' prorogato di un anno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 14 gennaio 1967

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