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Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e' prorogato di un anno.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1966, n. 1195
1La L. 29 dicembre 1966, n. 1195 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilita' in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un anno."
Testo in vigore dal 14 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008
