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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto. nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 20 dicembre 1939 al 24 aprile 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1839~art1 · fonte del testo