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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI. 1 2 3

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 marzo 1941, n. 193

1

La L. 14 marzo 1941, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre l933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX".

L. 19 gennaio 1942, n. 40

2

La L. 19 gennaio 1942, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI".

L. 25 marzo 1943, n. 193

3

La L. 25 marzo 1943, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941-XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943".

Testo in vigore dal 30 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1943

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1942 al 30 aprile 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 marzo 1943, n. 193

    La L. 25 marzo 1943, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941-XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1839~art1 · fonte del testo